Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011

Introduzione al n. II-2

di Alessandro Natalini e Giulio Vesperini

Si stanno aprendo nuovi scenari per la better regulation su ambedue le coste dell’Atlantico.

Per gli Stati Uniti, Francesco Sarpi commenta il recente Executive Order n. 13563 “Improving Regulation and Regulatory Review” emanato dal Presidente Obama. Con questo atto si introducono criteri operativi per rafforzare la trasparenza e la partecipazione. Inoltre, si prevede che le agenzie ricorrano a strumenti regolativi che riducano i costi e garantiscano flessibilità e libertà di scelta ai regolati (warnings, regole di default e divulgazione di informazioni al pubblico). Infine, si rafforza il sistema di valutazione ex post.

Quanto all’Europa, si registrano importanti cambiamenti a livello comunitario. Sono state, infatti, introdotte nuove agenzie che rappresentano un fattore di ulteriore integrazione. Le esperienze concernenti i network di regolatori e le procedure comitologiche stanno subendo un processo evolutivo. Questo consolidamento delle reti di regolatori europei e nazionali riguarda, soprattutto, la materia della regolazione finanziaria, ma, anche se con un diverso livello di intensità, riguarda anche l’energia e le telecomunicazioni.

Per quanto concerne la materia finanziaria, Federica Cacciatore analizza la costituzione delle tre Agenzie Europee di Vigilanza (AEV) in sostituzione degli altrettanti Comitati di supervisione che operavano nell’ambito delle procedure comitologiche. La scelta di abbandonare il vecchio modello si deve al fatto che l’azione dei comitati é stata troppo informale e poco trasparente. D’altro canto, è sembrato necessario introdurre istituzioni in grado di rispondere in modo più coordinato ed efficace ai problemi regolatori posti dalla crisi della finanza privata del 2008.

Non è ancora chiaro se e in quale misura le nuove Agenzie modificheranno le modalità d’azione seguite dalle procedure comitologiche. Tuttavia, merita sottolineare che i rispettivi regolamenti istitutivi impongono loro di utilizzare l’AIR, effettuando consultazioni del gruppo delle parti interessate nel proprio specifico settore di intervento.

Nel settore dell’elettricità e del gas è stata istituita l’Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), la quale, come osserva Luca Ferrara, dovrebbe rimuovere gli ostacoli tecnici all’effettiva creazione di un mercato europeo unico dell’energia elettrica e del gas. Questa agenzia eredita i compiti finora attribuiti all’European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG). L’ACER dovrebbe rappresentare lo strumento istituzionale necessario ad applicare il c.d. “terzo pacchetto energia”, una somma di misure tese a rendere più competitivo ed integrato il mercato interno dell’elettricità e del gas. I primi passi compiuti da questa nuova struttura segnalano un uso della consultazione pubblica e, in misura minore, dell’analisi di impatto.

Nel settore delle telecomunicazioni il processo di integrazione, come evidenzia Miriam Giorgio, è in una fase meno avanzata. Infatti, per rispondere alle debolezze organizzative del Gruppo dei regolatori europei (ERG) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica è stato costituito il BEREC, composto dai Presidenti delle ventisette autorità nazionali indipendenti. Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, nonché il mercato interno delle reti delle comunicazioni elettroniche. Questa struttura ha la configurazione di un comitato in quanto, a differenza delle agenzie europee, è privo di personalità giuridica. Tuttavia è dotato di un proprio Ufficio che dispone, a sua volta, di un comitato di gestione e di un direttore amministrativo.

L’AIR sta cominciando a diventare una prassi operativa in diverse autorità indipendenti italiane. E’ perciò possibile ospitare in questa rassegna il commento a due analisi ex ante ed una ex post.

Siriana Salvi esamina il primo caso di analisi di impatto semplificata, realizzata secono le linee guida sull’air recentemente adottate dalla Banca d’Italia. L’adozione di questa modalità d’azione meno gravosa è stata giustificata con il fatto che la discrezionalità del procedimento regolativo è limitata dalla necessità di attuare linee guida applicative prodotte dal Committee of European Banking Supervisors, CEBS (ora European Banking Authority, EBA). L’analisi di Siriana Salvi mette in luce gli scostamenti che si registrano tra gli altri casi di AIR completa realizzate dalla Banca d’Italia e questo caso di AIR semplificata.

Andrea Flori esamina una nuova AIR realizzata dall’AEEG con riferimento ad un provvedimento di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale. In questo provvedimento, con la realizzazione di una doppia fase di consultazione pubblica, l’AEEG ha dato piena effettività al diritto alla partecipazione procedimentale degli interessati. Il primo documento ha sottoposto a consultazione pubblica tutte le proposte formulate, mentre ha limitato agli aspetti più significativi l’individuazione delle opzioni alternative e la valutazione delle stesse. Il secondo documento di consultazione ha invece presentato gli orientamenti finali dell’Autorità, sintetizzando le osservazioni pubbliche pervenute nel corso della prima fase di consultazione e sollecitando il contributo degli stakeholders su una versione preliminare del provvedimento.

Simona Morettini analizza il primo caso di revisione periodica ex post realizzato dalla Consob. In particolare, ha valutato, anche attraverso una procedura di consultazione, il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance nel 1999 su iniziativa di Borsa Italiana Spa e la disciplina delle informazioni da rendere in occasione di operazioni con parti correlate. Queste forme di valutazione ex post hanno rappresentato un passaggio preliminare ad una successiva AIR per introdurre modifiche alle normative considerate. Questo esempio mostra la natura del processo di rule making in cui la fase finale, la valutazione, può rappresentare a sua volta l’innesco di un ciclo successivo.

Carolina Raiola analizza l’esperienza britannica del Consumer Focus, risultante da tre diverse organizzazioni di tutela dei consumatori: l’Energywatch, il Postwatch e il National Consumer Council (che comprende anche i Councils scozzesi e gallesi). In particolare, la sua analisi si concentra su due documenti recentemente prodotti da questa struttura: il programma annuale di attività e il documento “Fair enough”, che presenta un resoconto dell’iniziativa “Treating Customer fairly” avviata dall’inglese Financial Service Authority (FSA).

Infine, Cinzia Belella commenta una nuova importante decisione del Consiglio di Stato. La sentenza conferma la decisione del Tar secondo cui l’AEEG ha la facoltà di acquisire dalle imprese le informazioni necessarie ad assumere le proprie decisioni regolatorie con l’eccezione di quelle che violano il diritto alla “riservatezza” delle imprese.

Indice dei contributi

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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Francesco Sarpi
Abstract - Il contributo commenta il recente Executive Order n. 13563 “Improving Regulation and Regulatory Review” emanato dal Presidente Obama. Con questo atto si introducono criteri operativi per rafforzare la trasparenza e la partecipazione. Inoltre, si prevede che le agenzie ricorrano a strumenti regolativi che riducano i costi e garantiscano flessibilità e libertà di scelta ai regolati (warnings, regole di default e divulgazione di informazioni al pubblico). Infine, si rafforza il sistema di valutazione ex post.
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Federica Cacciatore
Abstract - Il contributo analizza la costituzione delle tre Agenzie Europee di Vigilanza (AEV) in sostituzione degli altrettanti Comitati di supervisione che operavano nell’ambito delle procedure comitologiche. La scelta di abbandonare il vecchio modello si deve al fatto che l’azione dei comitati é stata troppo informale e poco trasparente. D’altro canto, è sembrato necessario introdurre istituzioni in grado di rispondere in modo più coordinato ed efficace ai problemi regolatori posti dalla crisi della finanza privata del 2008. Non è ancora chiaro se e in quale misura le nuove Agenzie...
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Luca Ferrara
Abstract - Nel settore dell’elettricità e del gas è stata istituita l’Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), la quale dovrebbe rimuovere gli ostacoli tecnici all’effettiva creazione di un mercato europeo unico dell’energia elettrica e del gas. Questa agenzia eredita i compiti finora attribuiti all’European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG). L’ACER dovrebbe rappresentare lo strumento istituzionale necessario ad applicare il c.d. “terzo pacchetto energia”, una somma di misure tese a rendere più competitivo ed integrato il mercato interno dell’elettricità e del...
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Miriam Giorgio
Abstract - Per rispondere alle debolezze organizzative del Gruppo dei regolatori europei (ERG) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica è stato costituito il BEREC, composto dai Presidenti delle ventisette autorità nazionali indipendenti. Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, nonché il mercato interno delle reti delle comunicazioni elettroniche. Questa struttura ha la configurazione di un comitato in quanto, a differenza delle agenzie europee, è privo di personalità giuridica. Tuttavia è dotato di un...
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Siriana Salvi
Abstract - Il contributo esamina il primo caso di analisi di impatto semplificata, realizzata secono le linee guida sull’air recentemente adottate dalla Banca d’Italia. L’adozione di questa modalità d’azione meno gravosa è stata giustificata con il fatto che la discrezionalità del procedimento regolativo è limitata dalla necessità di attuare linee guida applicative prodotte dal Committee of European Banking Supervisors, CEBS (ora European Banking Authority, EBA). L’analisi di Siriana Salvi mette in luce gli scostamenti che si registrano tra gli altri casi di AIR completa realizzate dalla...
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Andrea Flori
Abstract - Il contributo esamina una nuova AIR realizzata dall’AEEG con riferimento ad un provvedimento di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale. In questo provvedimento, con la realizzazione di una doppia fase di consultazione pubblica, l’AEEG ha dato piena effettività al diritto alla partecipazione procedimentale degli interessati. Il primo documento ha sottoposto a consultazione pubblica tutte le proposte formulate, mentre ha limitato agli aspetti più significativi l’individuazione delle opzioni alternative e la valutazione delle stesse. Il secondo documento...
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Simona Morettini
Abstract - Il contributo analizza il primo caso di revisione periodica ex post realizzato dalla Consob. In particolare, ha valutato, anche attraverso una procedura di consultazione, il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance nel 1999 su iniziativa di Borsa Italiana Spa e la disciplina delle informazioni da rendere in occasione di operazioni con parti correlate. Queste forme di valutazione ex post hanno rappresentato un passaggio preliminare ad una successiva AIR per introdurre modifiche alle normative considerate.
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Carolina Raiola
Abstract - Il contributo analizza l’esperienza britannica del Consumer Focus, risultante da tre diverse organizzazioni di tutela dei consumatori: l’Energywatch, il Postwatch e il National Consumer Council (che comprende anche i Councils scozzesi e gallesi). In particolare, la sua analisi si concentra su due documenti recentemente prodotti da questa struttura: il programma annuale di attività e il documento “Fair enough”, che presenta un resoconto dell’iniziativa “Treating Customer fairly” avviata dall’inglese Financial Service Authority (FSA).
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Rassegna trimestrale n. II-2 - Aprile 2011
di Cinzia Belella
Abstract - Il contributo commenta una nuova importante decisione del Consiglio di Stato. La sentenza conferma la decisione del Tar secondo cui l’AEEG ha la facoltà di acquisire dalle imprese le informazioni necessarie ad assumere le proprie decisioni regolatorie con l’eccezione di quelle che violano il diritto alla “riservatezza” delle imprese.
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